Questioni terminologiche


a) Da parte dei giuristi:
    l) nel diritto romano, e poi nelle legislazioni civili, il contractus è un negozio privato e di natura patrimoniale;
    2) quindi, come tale, nel contratto-matrimonio si potrebbero apporre delle clausole a volontà dei contraenti, contro il fine, contro le proprietà essenziali, ecc. del matrimonio;
    3) il contractus può essere sempre annullato, cosa che non è pensabile trattandosi del matrimonio.

b) I teologi, da parte loro, dicevano:
    l) qualificare il matrimonio come contractus, sarebbe una sorta di «giuridicismo», perché il matrimonio, che è sacramento, non può essere racchiuso nel concetto di contractus, il quale è una realtà specificamente giuridica;
    2) inoltre, il vocabolo contractus comporta nel suo significato una relazione diretta all’aspetto patrimoniale, mentre la realtà matrimonio sta ad indicare, soprattutto, un insieme di «relazioni interpersonali»;
    3) gli orientali non possono nemmeno immaginare che il matrimonio sia un contractus. La ragione è doppia: a) perché il concetto di contractus ha origine nel diritto romano ed è troppo giuridico; b) per contro, sempre secondo gli orientali, il matrimonio è un foedus, un patto o alleanza, la cui origine è biblica, ed è stato sempre presente nella loro tradizione ecclesiale. Secondo queste spiegazioni, la tradizione delle venerabili Chiese orientali avrebbe seguito la corrente biblica (foedus), mentre la tradizione delle Chiese latine ha preferito seguire l’indirizzo, più giuridico del diritto romano (contractus).

Per queste ragioni e senza voler entrare in discussioni, Concilio Vaticano II, nella Cost. Past. Gaudium et spes mai ha usato il termine contractus riferito al matrimonio, mentre adopera tre volte il vocabolo foedus.

Tutti i matrimoni, sono foedus (patto). Con il vocabolo «tutti» ci riferiamo al matrimonio sacramento e al matrimonio naturale, benché quest’ultimo non partecipi con la stessa pienezza del significato di alleanza, che invece ha il matrimonio sacramento. Per contro, come abbiamo detto testé, solo si può qualificare come contractus, il matrimonio: a) nella sua indole naturale, b) nel suo aspetto giuridico, c) considerato nella sua qualità di actus quo.

Del resto sia foedus sia contractus presentano vantaggi e svantaggi. Per il matrimonio israelitico il termine patto (berit) non aveva alcun significato, se non forse quello improprio e figurato. Nell’Antico Testamento il matrimonio non sembra di per sé indicato come patto. Inoltre, foedus ha anche un significato politico, sia nella lingua ebraica sia in quella latina. In vari testi veterotestamentari berit è usato in relazione ad alleanze tra persone e popoli (cf Gn 14, 13; Gs 9, 6-16; 2 Sam 5, 3; 1 Re 15, 19 ecc.), e il latino foedus ha il significato molto generale di patto, convenzione o promessa.

Ciò non toglie che nella pastorale e nella teologia esso sia un concetto importante. In vari testi profetici dell’Antico Testamento (cf Os 1-3, 5; Ger 3, 1-10; Is 54, 5-10; Ez 16) il matrimonio viene usato come immagine per esprimere la relazione tra Dio e il popolo di Israele. Nel primo di questi passi il matrimonio del profeta Osea con Gomer diventa un’azione profetica simbolica, che esprime la relazione di Dio con il suo popolo. In tale contesto la conclusione del matrimonio diventa simbolo del patto tra Dio e Israele. La Lettera agli Efesini, dalla relazione permanente di Dio con la Chiesa in Cristo nella nuova alleanza, trae conclusioni per la relazione matrimoniale tra uomo e donna: «E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa» (Ef 5, 25)